Il Progetto di legge

sulla PARTECIPAZIONE POPOLARE

promosso dal COMITATO “NELLE ORIGINI IL FUTURO”

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLINARI, SASSO, LATINI, LOIZZO, MIELE

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive

Art. 1. (Finalità e princìpi)

1. In coerenza con i valori tutelati dagli articoli 2 e 3, secondo comma, della Costituzione, la presente legge prevede misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei principi di legalità.

2. Le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive costituiscono strumento idoneo al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Ai fini della presente legge, per società o compagini sportive si intendono le società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico e la produzione e messa a disposizione del pubblico, verso corrispettivo, dei relativi spettacoli e manifestazioni.

Art. 2. (Forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, sono assoggettate a partecipazione popolare:

a) le compagini sportive dilettantistiche nelle quali, in ragione della forma organizzativa prescelta, ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l’entità o il valore della quota ovvero il numero delle azioni possedute;

b) le società sportive professionistiche in cui le azioni o le quote sono intestate agli enti di partecipazione popolare sportiva previsti dal successivo articolo 3 della presente legge, nei quali a ciascun socio, associato o partecipante, spetti un solo voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. Resta ferma la possibilità per le società sportive professionistiche di emettere le azioni di cui all’articolo 2351, commi 4 e 5 del codice civile, ovvero di attribuire a determinati soci i particolari diritti di cui all'articolo 2468, comma 3, del codice civile. In tali casi, le società di cui alla presente lettera sono assoggettate a partecipazione popolare a condizione che la maggioranza dei voti continui a spettare agli enti di partecipazione popolare sportiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le società sportive professionistiche sono a assoggettate a partecipazione popolare, qualora ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:

a) l’ente di partecipazione popolare detenga nella società sportiva la quota minima dell'uno per cento in azioni o quote;

b) venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza dell’ente di partecipazione popolare all’interno della società sportiva professionistica, in caso di operazioni sul capitale e altre operazioni straordinarie;

c) venga garantito all’interno del consiglio di amministrazione della società sportiva professionistica almeno un rappresentante dell’ente di partecipazione popolare.

Art. 3. (Enti di partecipazione popolare sportiva)

1. Gli enti di partecipazione popolare sportiva assumono la forma giuridica di società cooperative, associazioni ovvero altri enti che siano adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della compagine sportiva e nel cui statuto:

a) sia stabilito che:

1) a ciascun socio, associato o partecipante, spetta un solo voto, qualunque sia il valore o l’entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportivo;

2) per l'esercizio del diritto di voto può essere conferita delega, anche a non soci, con un limite massimo di cinque deleghe per ciascun delegato;

3) ciascuna delega deve essere conferita in calce all'avviso di convocazione ed è valida per una singola riunione assembleare;

b) siano contenute disposizioni che garantiscano all'ente e alla struttura organizzativa interna dello stesso caratteri inclusivi e partecipativi, di democrazia e trasparenza, ivi compreso quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

c) sia prescritto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, ivi compreso quanto stabilito dagli articoli 8, secondo comma, 9, 13, 14 e 21 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

d) sia previsto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, associati o partecipanti, nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti; si applica al riguardo quanto disposto dall'articolo 8, terzo comma, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Resta salvo quanto stabilito dalla legge per le società cooperative, nelle quali possono essere erogati esclusivamente gli utili la cui distribuzione è consentita dalla legge.

2. Ai fini del presente articolo, si considera adeguatamente rappresentativo dei sostenitori della compagine sportiva l'ente i cui soci, associati o partecipanti, siano pari o superiori al dieci per cento della media, rilevata negli ultimi dieci anni, degli spettatori paganti a ciascuna delle singole gare, competizioni o manifestazioni sportive rientranti nei campionati nazionali cui la compagine ha partecipato, ivi inclusi gli intestatari di tessere di abbonamento. Agli enti di partecipazione popolare sportiva che presentino i requisiti previsti dal presente articolo sono applicabili le agevolazioni, anche fiscali, previste a favore degli Enti del Terzo settore.

Art. 4. (Presupposti oggettivi)

1. Le società sportive assoggettate a partecipazione popolare beneficiano degli incentivi e delle prerogative di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la distribuzione tra i soci di non più del cinquanta per cento degli utili, nei limiti previsti dalla legislazione vigente e fatto salvo quanto previsto per le società sportive dilettantistiche;

b) il reinvestimento almeno del venti per cento degli utili di ciascun esercizio nel potenziamento del settore giovanile della compagine o di compagini alla stessa affiliate, anche esercenti attività sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente;

c) la previsione statutaria, modificabile esclusivamente a maggioranza assoluta dei voti, secondo cui le riserve accantonate non possono essere distribuite tra i soci e, in caso di scioglimento della società, vengano destinate ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro individuate dallo Stato tra quelle radicate nel medesimo ambito territoriale ove aveva sede la compagine sciolta, con divieto di trasformazione in società con scopo di lucro e, in caso di inosservanza del divieto, obbligo di restituire quanto percepito maggiorato dell'interesse legale.

2. Qualora anche una singola condizione di quelle previste dalle lettere a), b) e c) del precedente comma venisse meno per uno o più esercizi sociali, in ordine al medesimo periodo e all’anno immediatamente successivo alle società sportive assoggettate a partecipazione popolare non spettano gli incentivi e le prerogative previsti dalla presente legge.

3. Qualora l'ente di partecipazione popolare sportiva omettesse di comunicare alla struttura di cui al successivo articolo 8 della presente legge i nominativi dei propri soci, associati o partecipanti o di coloro che rivestono cariche nell'ente, fatte salve tutte le conseguenti responsabilità disciplinari previste dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, alla compagine partecipata dallo stesso non spettano gli incentivi e le prerogative previsti dalla presente legge. Alla compagine di cui al periodo precedente spettano gli incentivi e le prerogative previsti dalla presente legge, in presenza degli altri requisiti prescritti, dall'anno immediatamente successivo a quello in cui l'ente di partecipazione popolare sportiva avrà effettuato la comunicazione di cui al successivo articolo 8 della presente legge.

Art. 5. (Diritto di prelazione sul titolo sportivo)

1. Nel caso in cui una compagine, per fallimento ovvero altre cause previste dall'ordinamento, perda il diritto al titolo sportivo, per l'assegnazione del medesimo titolo sportivo spetta un diritto di prelazione, a parità di condizioni e garanzie, anche patrimoniali, alle compagini sportive che abbiano la qualifica di società assoggettate a partecipazione popolare ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, purché:

a) l’ente di partecipazione popolare che ne detiene quote o azioni rispetti i requisiti previsti dalla presente legge;

b) si impegnino a rispettare quanto previsto dall'articolo 4, lettere a) e b), della presente legge;

c) abbiano inserito nello statuto la previsione di cui all'articolo 4, lettera c), della presente legge;

d) abbiano la propria sede ed esercitino la propria attività principale nel medesimo Comune o, in subordine, nella medesima Città metropolitana ovvero, in ulteriore subordine, nella medesima Regione in cui aveva la propria sede ed esercitava la propria attività principale il soggetto giuridico che deteneva originariamente il titolo sportivo.

2. Il diritto di prelazione di cui al comma 1 opera esclusivamente qualora ricorrano congiuntamente i requisiti elencati dal medesimo comma.

Art. 6. (Gestione di strutture sportive da parte di società sportive assoggettate a partecipazione popolare e di enti di partecipazione sportiva)

1. Le società sportive assoggettate a partecipazione popolare e gli enti di partecipazione sportiva possono ricevere temporaneamente o definitivamente in gestione da enti pubblici, territoriali e nazionali, anche mediante la concessione di diritti reali o personali di godimento, impianti sportivi, stadi, palazzetti dello sport o strutture analoghe, con l'impegno di procedere, con oneri e spese a proprio esclusivo carico, al recupero, al risanamento, al miglioramento, all'ammodernamento e/o all'ampliamento di tali immobili, eventualmente anche per realizzare strutture polisportive o comunque idonee a consentire la pratica di altre attività sportive, in aggiunta a quelle che vi venivano originariamente svolte.

Art. 7. (Delega al Governo per l’adozione di disposizioni agevolative in materia di gestione di strutture sportive)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti specifiche disposizioni agevolative in ordine a:

a) la possibilità di derogare agli strumenti e alle norme urbanistiche, per attuare gli interventi di cui all’articolo 6 della presente legge;

b) la quantificazione degli oneri urbanistici;

c) la determinazione delle imposte sui costi relativi alla ristrutturazione o realizzazione di nuovi impianti sportivi;

d) la previsione di contributi patrimoniali in favore dell'ente concedente;

e) la detraibilità ovvero la deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi ai fini della ristrutturazione o realizzazione di nuovi impianti sportivi.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, le disposizioni agevolative di cui al presente articolo sono determinate in proporzione all’entità della partecipazione degli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all’articolo 3 della presente legge all’interno della società sportiva.

Art. 8. (Rafforzamento organizzativo in materia di sport)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, presso il Ministero per lo sport e i giovani è istituita apposita struttura con compiti di:

a) vigilanza sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge;

b) tenuta degli albi delle singole federazioni sportive cui sono iscritte le società che dimostrino di trovarsi in una delle condizioni previste dagli articoli 2 e 4 della presente legge;

c) tenuta del registro degli enti di partecipazione popolare di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. In caso di perdita dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, la struttura di cui al comma 1 provvede d'ufficio alla cancellazione dal registro.

Art. 9. (Costituzione e iscrizione dell’ente di partecipazione popolare)

1. Al fine di beneficiare degli incentivi di cui alla presente legge, la società sportiva assoggettata a partecipazione popolare è tenuta ad avere al proprio interno un unico ente di partecipazione popolare titolare di azioni o quote.

2. La costituzione e l’iscrizione dell’ente di partecipazione popolare al registro di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), della presente legge sono riservate inizialmente, nell’ambito delle società sportive di riferimento, agli enti che possano comprovare la maggiore durata di attività, tenuto conto della partecipazione popolare e dell’azionariato reale diffuso.

3. La riserva di cui al comma 2 ha durata di diciotto mesi a decorrere dalla data di emanazione del regolamento di cui all’articolo 11, comma 2, della presente legge. Decorso il termine di cui al periodo precedente, in assenza di costituzione ed iscrizione di un ente di partecipazione popolare, la riserva decade.

4. Il controllo sulla costituzione di un ente di partecipazione popolare è esercitato dal Ministero per lo sport e i giovani, cui spetta la tenuta del registro di cui all’articolo 8 della presente legge.

5. Decaduta senza esito positivo la riserva di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la costituzione dell’ente di partecipazione popolare è promossa dall’ente che per primo abbia manifestato la propria disponibilità al Ministero per lo sport e i giovani. La durata massima dell’incarico è di dodici mesi.

Art. 10. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7 e 8 della presente legge, valutati in a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 11. (Disposizioni finali)

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dall’anno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di cui al comma 1, è adottato il regolamento per la definizione:

a) dei requisiti oggettivi degli enti di partecipazione popolare sportiva di cui articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge;

b) delle modalità di reinvestimento degli utili di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), della presente legge;

c) delle soglie di incremento degli incentivi di cui alla presente legge, nel caso di aumento nelle società sportive assoggettate a partecipazione popolare della quota azionaria detenuta dall’ente di partecipazione popolare prevista dall’articolo 2, comma 2, della presente legge.

Introduzione

La proposta di Legge

Onorevoli Colleghi! – Negli anni più recenti, il modello gestionale dello sport italiano, più specificamente quello calcistico, ha subito gli effetti negativi derivanti dalla persistenza di perdite nei bilanci della maggioranza delle società sportive, nonché dalla diminuzione delle presenze negli stadi così come delle vendite televisive degli avvenimenti sportivi. A ciò si aggiungano, in molti casi, l’insufficienza di risorse economiche e la lentezza burocratica in relazione alla gestione degli impianti sportivi, con ripercussioni non solo sulle medesime società ma anche sulle amministrazioni territoriali.

Sulla base di tale premessa, la presente proposta di legge mira a introdurre nella legislazione italiana strumenti idonei a coinvolgere i tifosi nell’assetto societario delle società sportive professionistiche e dilettantistiche.

In particolare, una specifica modalità di gestione della società è quello dell’azionariato popolare, che prevede l’ingresso dei tifosi nell’organigramma, in qualità di soci-investitori della stessa. Questo particolare modello di governance permette ai tifosi di una determinata società sportiva di entrare nella sfera di proprietà diffusa del club mediante una partecipazione azionaria.

In altri termini, i tifosi – attraverso un investimento iniziale anche di modesta entità – possono rilevare azioni del club e diventarne soci, prendendo così parte ai risultati sportivi e soprattutto economici della squadra, giungendo in alcuni casi a ricoprire incarichi dirigenziali nella società sportiva di riferimento e influenzandone le decisioni a livello finanziario e nella gestione sportiva.

Alcuni esempi di club ad azionariato popolare sono ravvisabili in altri Paesi europei e al di fuori del vecchio continente: talvolta, la parte di capitale posseduta dai tifosi arriva ad assumere un ruolo e un peso specifico decisamente rilevanti per la gestione e l’organigramma della società sportiva. Più spesso, invece, le quote di azionariato popolare, pur presenti, rimangono marginali, creandosi in tal modo le associazioni di “piccoli azionisti” del club.

Il sistema tedesco, pur con alcune eccezioni, ha adottato il modello partecipativo, prevedendo che la maggioranza delle quote nelle società calcistiche debba essere riconducibile ai tifosi; ne sono derivati palesi e indiscutibili benefici, non solo nell'ambito prettamente sportivo, ma – in misura ben più significativa – con riferimento alla correttezza e alla trasparenza gestionale, sul piano economico e dei ricavi e soprattutto per le ricadute in campo sociale e di ordine pubblico.

Analoghe esperienze sono presenti anche in altri Paesi, come Spagna e Argentina, dove tale sistema, pur essendo meno frequente e non generalizzato, coinvolge comunque realtà di primaria importanza e straordinario prestigio.

In Italia, invece, manca ad oggi una normativa che rechi una chiara definizione delle varie forme di azionariato popolare e soprattutto inserisca incentivi all’utilizzo di questa particolare fattispecie di partecipazione sociale.

Un importante passo in avanti sul tema è stato fatto nel 2019, con la definitiva approvazione del disegno di legge denominato “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione” (A.S. 1372), che reca espressamente, all’articolo 1, lettera n), la delega al Governo a “individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche”.

Tuttavia, allo stato attuale, in Italia non è stata ancora approvata una disciplina che regoli specificamente l’azionariato popolare.

La presente proposta di legge, nell’enunciare le finalità e i princìpi all’articolo 1, mira a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei principi di legalità.

L’articolo 2 tipizza le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, identificando le società sportive assoggettate ad azionariato popolare.

L’articolo 3 prevede i requisiti che sono tenuti ad avere gli enti di partecipazione popolare sportiva.

L’articolo 4 definisce i presupposti oggettivi relativi alle società sportive assoggettate a partecipazione popolare, ai fini dell’accesso ai benefici di cui ai successivi articoli 5 e 6 della presente proposta di legge. Nello specifico, si tratta del riconoscimento in favore di società sportive di un diritto di prelazione sul titolo sportivo in caso di perdita del medesimo da parte della società titolare ab origine, nonché della possibilità di ricevere in gestione strutture sportive da parte di società sportive assoggettate a partecipazione popolare e di enti di partecipazione sportiva.

All’articolo 7, la presente proposta di legge prevede una delega al Governo per l’adozione di disposizioni agevolative in materia di gestione di strutture sportive.

L’articolo 8 dispone l’istituzione di un’apposita struttura tecnica presso il Ministero per lo sport e i giovani, con compiti di vigilanza sul rispetto dei requisiti degli enti di partecipazione popolare sportiva, sulla tenuta degli albi delle singole federazioni sportive cui sono iscritte le società sportive a partecipazione popolare, nonché sulla tenuta del registro degli enti di partecipazione popolare.

L’articolo 9 disciplina la costituzione e l’iscrizione all’apposito registro degli enti di partecipazione popolare.

L’articolo 10 reca gli oneri finanziari ascrivibili alla presente proposta di legge.

Per i motivi sopra esposti, si auspica una celere approvazione della presente proposta di legge.

Titolarità azioni quote società sportive

Martedì 01 Agosto 2023 ore 14:00

Al termine delle votazioni antimeridiane in Assemblea, la Commissione Cultura della Camera, nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al governo per l’introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive, ha svolto l'audizione di Massimiliano Romiti, presidente del Comitato "Nelle origini il futuro" e vice presidente dell’associazione ToroMio.